l’Inps segue l’accertamento Irpef – no a strade indipendenti
Come noto, la base imponibile per la previdenza Inps (artigiani o commercianti) è commisurata al reddito determinato ai fini delle imposte dirette. La Cassazione, con sentenza 8379/2014, conferma tale principio anche nel caso di accertamenti sul reddito per cui il ricorso contro l’atto emesso dall’Agenzia delle entrate preclude all'INPS la possibilità di riscuotere il credito contributivo computato su tale maggior reddito fino alla definizione del contenzioso. In sostanza, l’Inps sosteneva la tesi dell’indipendenza del proprio credito rispetto a quello riferito alle imposte dirette; il consolidarsi di tale tesi avrebbe comportato la creazione di due binari con la necessità, in caso di contenzioso, di aprire due vie contenziose (contro l’Agenzia e contro l’Inps) con esiti finali tra l’altro potenzialmente confliggenti. La Corte ha riportato a ragionevolezza la pretesa dell’Inps e, interpretando l’articolo 24 c.3 del D. Lgs. 46/1999, ha stabilito che l’iscrizione a ruolo da parte dell’Inps del proprio credito è inibita fino alla definitività dell'accertamento in sede di giustizia tributaria. A quel punto l’Inps potrà incassare il proprio credito commisurato all’eventuale maggior reddito divenuto definitivo. Read more